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martedì 13 luglio 2010

Le variazioni lievi non rilevano

La mappa è considerata conforme allo stato di fatto se la rendita non è modificata

Il nodo della "coerenza oggettiva", cioé della conformità tra lo stato di fatto dell'unità immobiliare oggetto del rogito con la sua raffigurazione planimetrica depositata in catasto occupa un ruolo notevole nella circolare n. 2/2010 del Territorio, senza peraltro recare spunti di rilevante novità, a parte il passaggio in cui vengono "abrogate" le istruzioni diramate in passato circa la non ricevibilità, da parte del catasto, di planimetrie recanti variazioni non incidenti sulla rendita catastale.
Con l'abrogazione esplicita di quelle istruzioni, quindi, viene meno pure la possibilità di interpretare il Dl78/2010 anche alla luce della loro esistenza; e quindi resta in campo, come chiaramente indicato dalla circolare in commento, la sola distinzione tra le variazioni di lieve entità, che non incidono sulla rendita catastale, e quelle che invece rilevano sulla rendita; solo queste ultime, dunque, impediscono di dichiarare la conformità tra planimetrie catastali e oggettivo stato di fatto degli immobili trasferiti, mentre le variazioni di entità più lieve, anche se non certificate nelle planimetrie catastali, non impediscono di ritenere la planimetria catastale, seppur imperfetta, comunque conforme allo stato di fatto.
E' certo però che, se la rendita senz'altro cambia qualora si allarga il vano destinato a negozio accorpandovi il retro negozio oppure qualora si amplii il soggiorno trasformando il balcone in veranda, non è detto che lo spostamento di un muro interno sia sempre indifferente: potrebbe esserlo se la consistenza dei vani interessati non cambia, ma se da due vani preesistenti si ricava un unico ampio vano e un piccolo bagno o un ripostiglio, oppure se da due vani spaziosi se ne ricavano tre di dimensioni più limitate, è inevitabile ritenere che si tratta anche in questo caso di variazioni incidenti sulla consistenza e quindi sulla rendita catastale. E quando il Territorio abroga le sue precedenti istruzioni circa il rifiuto di variazioni planimetriche in caso di piccole modifiche, dà con ciò un chiaro segno nel senso che le valutazioni delle conseguenze di queste piccole variazioni possono essere soggettive o discrezionali; e nel senso che la circolazione dei beni non può essere sacrificata sull'altare della impossibilità di presentazione di una planimetria. Questo è il messaggio: ben venga insomma la nuova planimetria, anche se in alcuni casi inutile, se ciò deve agevolare il traffico immobiliare.

- Angelo Busani, Il Sole 24 Ore, 10 luglio 2010