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lunedì 7 marzo 2011

Dal credito al consumo al credito ai consumatori. Niente più trappole

La riforma del credito al consumo delinea uno scenario sempre più orientato alla trasparenza per chi deve richiedere un finanziamento

Il provvedimento emanato lo scorso 9 Febbraio da Banca D’Italia definisce l’ultimo passaggio della riforma del credito al consumo che era stata avviata con la direttiva europea 2008/48/CE e recepita con il decreto legislativo 141/2010, applicato per gradi da settembre scorso.

Le novità introdotte in materia di finanziamenti fanno capo al decreto del ministero dell’Economia del 3 di febbraio con il quale si assegnavano a Banca d’Italia alcune deleghe di definizione operativa per riformare il settore. Le disposizioni introdotte fanno riferimento soprattutto agli obblighi di trasparenza verso il consumatore, ponendo l’accento sul rapporto tra intermediario e cliente che assume una valenza sempre maggiore, tant’è che il baricentro del sistema si è progressivamente spostato dal ‘credito al consumo’ (con focalizzazione sul bene) al ‘credito ai consumatori’.

Obiettivo della riforma: aumentare il grado di trasparenza e la confrontabilità delle offerte per chi desidera richiedere un prestito o un finanziamento. Alcune delle novità introdotte si possono leggere a seguire.

Fase pre-contrattuale

In fase precotrattuale viene previsto un modello standard definito “Informazioni europee di base sul credito ai consumatori” che la società che eroga il finanziamento deve compilare per informare il cliente in modo completo e secondo quanto previsto dalla legge sul finanziamento, prima che lo stesso sia vincolato da un contratto irrevocabile. Il cliente ha inoltre il diritto di ottenere gratuitamente, se richiesta, una copia del testo del contratto idoneo per la stipula.

Altro elemento importante per la confrontabilità delle offerte è il Taeg, il tasso che esprime in modo completo il costo totale del finanziamento, perchè oltre agli interessi comprende tutte le voci di costo a carico del consumatore (compensi degli intermediari, commissioni, imposte etc). Banca D’Italia nel provvedimento dedica molto spazio al Taeg, oltre ad un allegato dove è possibile trovare la formula matematica utilizzata per calcolarlo. Nel foglio informativo il Taeg deve essere indicato insieme all’importo totale dovuto dal consumatore ed è necessario inserire un esempio che esemplifichi le ipotesi di calcolo. La pubblicità stessa si fa più chiara, il Taeg deve essere esposto in forma ben evidente, concisa e graficamente evidenziata insieme a durata, rata, debito totale da rimborsare, importo del credito, tassi di interesse.

Diritto di recesso

Un passo in avanti è stato fatto anche in questa direzione. Chi accende ora un prestito può tornare indietro entro 14 giorni dalla conclusione del contratto senza alcuna spesa nè commissione, da sottolineare che prima questo diritto era esercitabile entro 10 giorni ma solo per i contratti a distanza o fuori dai locali commerciali. Chi recede lo fa anche per la polizza a copertura del credito, se attivata, che essendo inoltre un servizio accessorio deve essere ben esplicitata al consumatore prima della stipula del contratto. Il diritto di recesso va riportato chiaramente nell’informativa.

Estinzione anticipata

Anche in questo caso c’è stata una evoluzione rispetto alle norme precedenti. Il consumatore ha ora la possibilità di rimborsare anticipatamente il debito residuo andando a decurtare interessi e costi dal contratto in essere, senza più pagare un indennizzo al finanziatore nel caso in cui l’importo rimborsato anticipatamente corrisponda all’intero debito residuo e sia uguale o minore di 10mila euro. In caso di estinzione anticipata la penale comunque non potrà essere più alta dell’1% dell’importo rimborsato se alla conclusione del contratto manca più di un anno e dello 0,5% se manca meno di un anno.

Responsabilità e tutele

Nel provvedimento si dettano indicazioni precise per garantire comportamenti responsabili in tutte le pratiche di concessione dei finanziamenti. È stato stabilito inoltre che il consumatore deve ricevere la comunicazione di avviso di sconfinamento entro il terzo giorno lavorativo successivo alla scadenza del mese di pertinenza.

Ultimo dettaglio da non tralasciare è che se si acquista un prodotto a rate difettoso o che non viene consegnato il consumatore ha diritto di rescindere dal contratto, dopo la costituzione in mora del venditore, senza dover più pagare le rate del finanziamento ma anzi ottenendo il rimborso dalla finanziaria di quelle già versate.

Per leggere il provvedimento completo si può visitare il seguente link: http://www.bancaditalia.it/vigilanza/banche/normativa/disposizioni/provv...

Linda Iulianella, Soldionline.it