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domenica 20 marzo 2011

Al via la conciliazione obbligatoria

Entra in vigore la riforma approvata un anno fa e per un gran numero di cause civili non sarà più possibile far ricorso al giudice senza aver prima tentato la via della conciliazione di fronte ad uno degli organismi abilitati. Solo se l'accordo non si raggiunge si andrà in tribunale.

Le liti interessate - La "rivoluzione" interessa tutte le cause relative a:
- diritti reali (ad esempio usufrutto, diritto di abitazione, uso esclusivo)
- divisione
- successioni ereditarie
- patti di famiglia
- locazione
- comodato
- affitto di aziende
- contratti assicurativi, bancari e finanziari
- responsabilità medica
- diffamazione a mezzo stampa o altro mezzo di pubblicità.
Dal 20 marzo 2012, poi, la mediazione obbligatoria riguarderà anche le cause condominiali e il risarcimento danni da incidenti stradali.


Mediazione anche senza il ricorso all'avvocato - La conciliazione al posto del ricorso al giudice, peraltro, non è una novità: nel campo delle telecomunicazioni, ad esempio, è un obbligo da tempo. Non si può, infatti, ricorrere al giudice per contestare bollette o spese non dovute prima di aver obbligatoriamente tentato la via della conciliazione davanti al Co.re.com. Solo in mancanza di accordo si aprono le porte del tribunale. E così avverrà da ora in poi anche per le liti in tutti i settori previsti dalla legge, anche se resta la possibilità di ricorrere al giudice per richiedere provvedimenti urgenti, come, ad esempio, in caso di danni temuti, per bloccare i lavori che possono, appunto, arrecare un danno ai propri beni. Peraltro per la mediazione non è obbligatorio richiedere l'assistenza di un avvocato, ma ci si potrà eventualmente far assistere anche da un commercialista, e per questo gli avvocati sono sul piede di guerra, diversamente dagli altri professionisti che plaudono invece all'iniziativa. Il 16 marzo c'è stata un'assemblea e una manifestazione davanti a Montecitorio organizzata dall'Organismo unitario degli avvocati, e una richiesta, inascoltata, a governo e parlamento per un rinvio delle norme. Rinvio che, però, non c'è stato, e quindi come previsto dalla riforma del processo civile, entrata in vigore un anno fa, da lunedì la conciliazione obbligatoria è pienamente operativa.

Le regole del procedimento - Il sistema comporta una vera e propria rivoluzione: ci si rivolge al mediatore, infatti, non per stabilire chi ha ragione o chi ha torto, ma per trovare una soluzione in grado di soddisfare entrambi i "contendenti". Il ruolo del mediatore è quello di favorire un accordo amichevole di definizione della controversia, e non quello di arbitro. Quindi la procedura prevede che siano le parti, non il mediatore, a definire i contenuti dell’accordo, con tutte le soluzioni e le modalità che ritengono utili, a prescindere anche da specifiche disposizioni di legge. Così, ad esempio, è possibile accordarsi su una divisione ereditaria nel caso di un appartamento al mare, prevedendo invece della liquidazione degli eredi la possibilità di un uso a turno da parte di tutti, come una sorta di multiproprietà, con turni ben precisi. Oppure si possono definire su formule di liquidazione ad hoc per gli eredi in contrasto tra loro, magari sottoscrivendo un mutuo per l'acquisto di un bene invece che prevedendo un pagamento in contanti, e così via. Nel tentativo di conciliazione con l’aiuto del mediatore, in sostanza, è possibile concentrarsi sui interessi e bisogni reali e dar vita ad accordi con clausole personalizzate. E' comunque sempre possibile richiedere al mediatore di predisporre autonomamente il testo dell'accordo, che deve comunque soddisfare entrambe le parti.

Quattro mesi di tempo per chiudere la lite - Il mediatore al quale affidarsi per trovare una soluzione può essere scelto liberamente tra i soggetti iscritti all'Albo degli organismi di conciliazione del Ministero della giustizia. All'atto della presentazione della domanda di mediazione fatta da una delle parti, il responsabile dell'organismo designa un mediatore e fissa il primo incontro non oltre quindici giorni dal deposito della domanda. Il procedimento si svolge senza formalità presso la sede dell'organismo di mediazione o nel luogo indicato dal regolamento di procedura dell'organismo, e tutta la procedura deve concludersi, per legge, nel termine massimo di 120 giorni. In ogni caso tutti gli atti e le dichiarazioni sono coperte dal segreto professionale e non possono essere utilizzate in eventuali procedimenti successivi davanti al giudice. Se si raggiunge un accordo direttamente tra le parti, o su una proposta di conciliazione messa a punto dal mediatore, la procedura si conclude e il verbale di accordo può esser omologato dal tribunale. Il verbale omologato costituisce titolo esecutivo, il che vuol dire che se non viene rispettato si può ottenere un decreto ingiuntivo, anche per l'espropriazione forzata. Quando l'accordo non si trova si ha il diritto di ricorrere al tribunale.

Se l'altra parte non accetta l'invito alla mediazione - Se invece l’altra parte non aderisce alla convocazione o non si presenta all’incontro fissato dal mediatore, la segreteria della Camera di conciliazione consegna un verbale di fallita conciliazione per mancanza di adesione della controparte. A questo punto si potrà andare in tribunale allegando il verbale all’atto di citazione o al ricorso.

Quanto costa la procedura - La mediazione ha un costo che serve a retribuire il conciliatore, e che è a carico di entrambe le parti in causa. I costi per la mediazione sono fissati dal Ministero della Giustizia. Per favorire la mediazione è anche previsto anche un incentivo fiscale. Per chi trova un accordo è infatti riconosciuto un credito d'imposta rapportato alle spese pagate fino ad un massimo di 500 euro, ridotto della metà in caso di insuccesso della mediazione. Inoltre non sono dovute spese di registrazione del verbale fino ad un importo della lite pari a 50.000 euro.

- Antonella Donati, la Repubblica, Affari&Finanza, 20 marzo 2011

Valore della lite (in euro)

Spese per ciascuna parte (in euro)

Fino a 1.000

65

da 1.001 a 5.000

130

da 5.001 a 10.000

260

da 10.001 a 25.000

360

da 25.001 a 50.000

600

da 50.001 a 250.000

1.000

da 250.001 a 500.000

2.000

da 500.001 a 2.500.000

3.800

da 2.500.001 a 5.000.000

5.200

oltre 5.000.000

9.200